Soggetti non obbligati

Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale 2023:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
     
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023;
     
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023;
     
  • le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2022 (art. 2544 cc).