Spedizionieri

Revisione spedizionieri

E' stata avviata la verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011.
A tal fine tutte le imprese interessate riceveranno, tramite pec, un invito a presentare, entro la data indicata nella comunicazione, un'istanza telematica tramite procedura ComUnica attraverso cui attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere.

Documentazione da allegare all'istanza telematica:

documento in formato pdf modello verifica dinamica requisiti spedizionieri  (dimensione 975 Kb)  autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e cauzione – compilato e sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un legale rappresentante della società;
documento in formato pdf verifica dinamica requisiti spedizionieri – onorabilità  (dimensione 818 Kb) compilato e sottoscritto da parte di tutti i legali rappresentanti di società diversi dal firmatario del modello “verifica dinamica dei requisiti spedizionieri” e da tutti i responsabili tecnici nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività, anche se nominati in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede;
documento in formato pdf verifica dinamica requisiti spedizionieri – antimafia (dimensione 816 Kb), compilato e sottoscritto da parte di tutti i soggetti che ricoprono specifici incarichi nell'impresa diversi dal titolare dell'impresa individuale, dai legali rappresenti e dai responsabili tecnici, che devono compilare solo il “modello verifica dinamica requisiti spedizionieri” o “modello verifica dinamica requisiti spedizionieri – onorabilità”;
  documento in formato pdf elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia  (dimensione 47 Kb);
● eventuale documentazione attestante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per la capacità finanziaria
● documentazione comprovante il versamento della cauzione di cui all'art. 10 L. 1442/1941.
documento in formato pdf Informativa PRIVACY  (dimensione 51 Kb)
 

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di spedizioniere.


Ulteriori informazioni relative alle modalità di compilazione della pratica sono disponibili alla pagina del supporto specialistico inserendo nel motore di ricerca “verifica dinamica spedizionieri”.

Spedizionieri

Dal 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso l'elenco degli spedizionieri tenuto dalla Camera di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge 14 novembre 1941 n. 1442.


L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese assegnando la qualifica di impresa di spedizione.


Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese dell'attività di spedizione e le modalità di passaggio dei requisiti delle imprese iscritte nel soppresso elenco.

Istruzioni

Per tutte le informazioni inerenti i requisiti e le modalità di predisposizione delle pratiche relative all’inizio attività e al rinnovo cariche dell'attività di Spedizioniere si rinvia alle puntuali indicazioni del  supporto specialistico Sari (nella sezione "Attività e altri adempimenti" selezionare "Attività regolamentate" e poi l’attività di proprio interesse).

Modelli

Il modello “SPEDIZIONIERI”, suddiviso in sezioni per i diversi adempimenti, e il modello intercalare “REQUISITI”, per la dimostrazione dei requisiti degli ulteriori legali rappresentanti e dei preposti all'attività, sono disponibili per la compilazione telematica direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e devono essere necessariamente allegati all'istanza diretta all'ufficio del registro delle imprese sia in formato PDF/A che in formato XML.


Attenzione: l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di Brescia accetta esclusivamente la sottoscrizione digitale del modello “SPEDIZIONIERI” e del modello intercalare “REQUISITI”. Non sono accettate firme olografe apposte sulla modulistica, scansionata ed allegata all'istanza diretta al registro delle imprese. La modulistica contiene le dichiarazioni sostitutive attinenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, pertanto i modelli in formato PDF/A devono essere firmati digitalmente dai soggetti che effettuano le dichiarazioni sostitutive contenute nei modelli stessi; il modello in formato XML, che si presenta in un unico file, deve essere firmato digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia è necessario compilare in formato elettronico i seguenti modelli, che devono essere trasformati in formato PDF/A, firmati digitalmente dai singoli soggetti e allegati all'istanza:

documento in formato doc.Intercalare antimafia PG/L (dimensione 45,5 Kb)

documento in formato doc.Intercalare antimafia/L (dimensione 40,5 Kb)

documento in formato doc.Modello antimafia Ausiliari (dimensione 32 Kb)

 

I modelli per la revisione sono i seguenti:

documento in formato doc.Modello revisione (dimensione 32,7 Kb)

documento in formato doc.Modello Ono (dimesione 18 Kb)

Sanzioni disciplinari

Allo spedizioniere che, nell'esercizio dell'attività, violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge vengono applicate delle sanzioni disciplinari.

Per informazioni consultare il "Regolamento" disponibile alla pagina Sanzioni disciplinari attività regolamentate.

Sanzioni penali

Chiunque intraprenda l'attività di spedizioniere in mancanza dei requisiti previsti all'art. 6 della Legge 1442/41 (si intenda anche il caso di mancata designazione o mancata comunicazione della sostituzione del preposto), o continui l'esercizio dopo il provvedimento di inibizione perpetua dell'attività, è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

Sanzioni amministrative

Chiunque continui l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, è punito con una sanzione amministrativa.

Normativa di riferimento