Panificatori

In applicazione del decreto legge n. 223, del 4 luglio 2006, la competenza in merito alla valutazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di panificazione spetta al Comune competente per territorio.

L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la s.c.i.a. con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio attività al registro delle imprese e alla richiesta di iscrizione dei responsabili tecnici nel r.e.a., dichiarando tutti i propri requisiti. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la s.c.i.a. al Suap competente per la successiva istruttoria.

Si rammenta, inoltre, che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di panificazione deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico è iscritto nel r.e.a. contestualmente alla presentazione della s.c.i.a..

Il responsabile tecnico può assumere tale incarico per una sola sede operativa e dovrà sempre essere presente negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico dovrà essere designato un sostituto.