Mediatori marittimi

Il mediatore marittimo è colui che esercita la mediazione nei contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Dal 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi tenuto dalle Camere di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge 12 marzo 1968 n. 478.

Il soppresso ruolo era interprovinciale ovvero una Camera di commercio gestiva il ruolo per più province in quanto l'attività di mediatore marittimo è svolta principalmente in aree portuali, pertanto il ruolo era tenuto da alcune Camere di commercio nella cui provincia si trovano uno o più porti. Di conseguenza l'iscrizione avveniva presso la Camera di commercio che teneva il ruolo stesso. Per la provincia di Brescia il ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi era tenuto dalla Camera di commercio di Venezia.

Con l'abolizione del ruolo l'iscrizione avviene presso il registro delle imprese della provincia in cui l'impresa esercita l'attività. L'ufficio dl registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di mediatore marittimo.

Il soppresso ruolo interprovinciale era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale. In quest'ultima si iscrivevano i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici; gli uffici pubblici riservati ai suddetti mediatori marittimi comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Tali soggetti sono esclusi dalle disposizioni del decreto ministeriale; pertanto per i mediatori marittimi pubblici rimane in vigore, limitatamente alla parte pubblica del ruolo (ex sezione speciale), la disciplina della legge 478/69 e del d.p.r. 66/73.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione nei contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e il trasporto marittimo di cose in forma chiara ed esplicita.

I requisiti devono essere posseduti da:

  • titolare di impresa individuale;

  • tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati);

  • procuratori;

  • eventuali preposti;

  • tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediatore marittimo per conto dell'impresa.

Requisiti di onorabilità:

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,

  • non essere interdetto o inabilitato;

  • non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per l'esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione, divenute definitive, a norma del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

    Avvertenza: il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il Codice delle leggi antimafia che ha ampliato i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. Per l'elenco completo dei soggetti consultare i modelli antimafia.

Requisiti professionali:

  • aver conseguito il diploma di scuola media inferiore ed aver superato apposito esame orale nei cinque anni precedenti presso la Camera di commercio;

Gli esami continuano ad aver luogo presso le Camere di commercio nelle quali era istituto il ruolo interprovinciale. Per informazioni visitare il sito della Camera di commercio di Venezia www.ve.camcom.it.

oppure

  • solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;

oppure

  • essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi (sono escluse le posizioni già cancellate);

oppure

  • essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a.

Requisiti di incompatibilità:

  • non svolgere qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione:

    1. per l'impiego presso imprese esercenti l'attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose;

    2. dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto.

Requisiti finanziari:

  • è previsto il versamento di una cauzione pari ad euro 258,23 in titoli di stato o mediante fideiussione bancaria.
Istruzioni

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche ai sensi del d.p.c.m. 22 luglio 2011

documento in formato pdf deliberazione della Giunta camerale n. 98 del 28 maggio 2012 (dimensione 75 Kb)


Dal 13 ottobre 2014 le tasse di concessione governativa non sono più riscosse.

Cosa bisogna fare

A) Impresa che inizia l'attività di mediatore marittimo (MEDIATORE MARITTIMO):

termine: lo stesso giorno in cui inizia l'attività;

procedura: l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercita l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione unica, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

A tal fine l'impresa:

  • compila l'istanza di inizio attività diretta al registro delle imprese, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale oppure da un legale rappresentante dell'impresa societaria. Nell'istanza di inizio attività indica sempre:

    1. la data di inizio dell'attività (che coincide necessariamente con la data di presentazione della S.c.i.a.);

    2. la descrizione dell'attività esercitata;

    3. i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività e alla segnalazione certificata di inizio attività;

    4. sia per la sede che per ciascuna unità locale operativa, il preposto che svolge l'attività di mediatore marittimo, con i dati relativi ai requisiti professionali del soggetto;

  • compila ed allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “MEDIATORI MARITTIMI”, sia in formato XML che in formato PDF/A, per l'indicazione dei requisiti del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentante dell'impresa societaria che presenta l'istanza all'ufficio del registro delle imprese. Per gli ulteriori legali rappresentanti, per il preposto e per i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa (per ciascuna sede operativa), compila ed allega all'istanza il modello intercalare “REQUISITI”, sia in formato XML che in formato PDF/A;

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo: se dovuta.

Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali - preposto

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una S.c.i.a. per ciascuna di esse all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione, secondo le modalità indicate nel punto A) MEDIATORE MARITTIMO.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese.

B) Persona fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa (MEDIATORE MARITTIMO NON SVOLGENTE L'ATTIVITÀ – FASE A REGIME) – passaggio da r.i. a r.e.a.:

termine: entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa, a pena di decadenza;

procedura: la persona fisica che cessa l'attività all'interno di un'impresa presenta, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui provincia ha la residenza, istanza di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a., utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio della persona fisica dalla posizione r.e.a. dell'impresa.

A tal fine la persona fisica:

  • compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a., sottoscritta digitalmente dalla stessa. Nell'istanza compila sempre i dati relativi ai requisiti di idoneità.

  • compila ed allega all'istanza il modello “MEDIATORI MARITTIMI”, sia in formato XML che in formato PDF/A, firmato digitalmente dall'interessato;

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza di iscrizione della persona fisica nell'apposita sezione del r.e.a.

C) Persona fisica iscritta nell'apposita sezione del r.e.a che inizia l'attività – passaggio da r.e.a. a r.i.:

termine: lo stesso giorno in cui inizia l'attività;

procedura: la persona fisica presenta al competente ufficio del registro delle imprese istanza di cancellazione dall'apposita sezione speciale del r.e.a., compilando il modello “MEDIATORI MARITTIMI” alla sezione“REQUISITI” oppure il modello intercalare “REQUISITI”;

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo: se dovuta.

Modelli

Il modello “MEDIATORI MARITTIMI” e il modello intercalare “REQUISITI” sono disponibili per la compilazione telematica direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e devono essere necessariamente allegati all'istanza diretta all'ufficio del registro delle imprese sia in formato XML che in formato PDF/A.

Attenzione: l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di Brescia accetta esclusivamente la sottoscrizione digitale del modello “MEDIATORI MARITTIMI” e del modello intercalare “REQUISITI”. Non sono accettate firme olografe apposte sulla modulistica, scansionata ed allegata all'istanza diretta al registro delle imprese. La modulistica contiene le dichiarazioni sostitutive attinenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, pertanto i modelli in formato PDF/A devono essere firmati digitalmente dai soggetti che effettuano le dichiarazioni sostitutive contenute nei modelli stessi; i modelli in formato XML, che si presentano in un unico file, devono essere firmati digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia è necessario compilare in formato elettronico i seguenti modelli, che devono essere trasformati in formato PDF/A, firmati digitalmente dai singoli soggetti e allegati all'istanza:

documento in formato doc. Intercalare antimafiaPG/L (dimensione 45,5 Kb)

documento in formato doc. Intercalare antimafia/L (dimensione 40,5 Kb)

documento in formato docModello antimafia Ausiliari (dimensione 32 Kb)

Modifiche

termine: nei casi in cui la modifica influisce sui requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso giorno dell'evento; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dall'evento;

procedura: l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio la relativa istanza di modifica, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un legale rappresentante dell'impresa societaria; compila sempre la sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI MARITTIMI”, sia in formato XML che in formato PDF/A, allegato all'istanza.

1) Modifiche inerenti l'impresa

1.1) Recesso legali rappresentanti, nomina di amministratori non legali rappresentanti, variazione sede legale nella stessa provincia, variazione denominazione, modifica ragione sociale, variazione forma giuridica:

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo: SÌ.

1.2) Trasferimento da altra provincia

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo quando dovuta.

2) Modifiche inerenti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa

2.1) Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i procuratori (termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere operazioni di mediazione):

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo: SÌ.

2.2) Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività di mediazione per conto dell'impresa, non legale rappresentante (termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni):

importi:

  • diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese;

  • imposta di bollo: se dovuta.

3) Impresa cessa l'attività (LIBERAZIONE DELLA CAUZIONE):

termine: contestualmente alla denuncia al r.e.a. di cessazione dell'attività;

procedura: l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente, apposita istanza telematica di cessazione dell'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

A tal fine l'impresa:

  • compila la domanda di cessazione dell'attività diretta al registro delle imprese, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale oppure da un legale rappresentante dell'impresa societaria. Nel caso il preposto sia anche titolare o amministratore, compila anche la cessazione dalla suddetta qualifica;

  • compila ed allega alla domanda di cessazione dell'attività il modello “MEDIATORI MARITTIMI”, sia in formato XML che in formato PDF/A, compilando il riquadro “SVINCOLO DELLA CAUZIONE” della sezione “MODIFICHE”.

Revisione - verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla data di presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi (casi di incompatibilità, quanto sia venuto meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività, quando la cauzione venga diminuita o venga a mancare) il Conservatore del registro delle imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività.

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del r.e.a. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data di iscrizione.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari previste dalla normativa sono:

  • l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

  • la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

  • la sospensione dell'esercizio dell'attività, che può essere pronunciata per mancanze gravi previste dalla normativa;

  • l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività, prevista per i soggetti che con la propria condotta, abbiano gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria, previste dalla normativa.

I provvedimenti disciplinari sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Avvertenza: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Per tali imprese il requisito finanziario (cauzione) si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui è già stabilito.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Normativa di riferimento